Riqualificazione energetica

ECO BONUS

L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’ Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti. In generale, le detrazioni sono riconosciute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi)
  • l’installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione spetta, inoltre, per

  • l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
  • l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
  • l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
  • l’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l’intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell’anno in cui è stato effettuato.

Condizione indispensabile per fruire dell’agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale.

L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%.

In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall’agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Interventi condominiali

Regole, tempi e misure diverse sono previste, invece, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per questi interventi si possono usufruire detrazioni più elevate (del 70 o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Esse vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari:

  • all’80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
  • all’85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Anche per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Cessione del credito

Dal 2018 è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione anche per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari e non solo per quelli relativi alle parti comuni di edifici condominiali.

I contribuenti che nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa si trovano nella cosiddetta “no tax area” (cosiddetti “incapienti”) possono scegliere di cedere il credito ai fornitori o ad altri soggetti privati (compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari). Tutti gli altri contribuenti, diversi dagli incapienti, possono cedere il credito ai fornitori e ad altri soggetti privati, ma non alle banche o agli intermediari finanziari.

Per “altri soggetti privati” si intendono, oltre alle persone fisiche, anche i soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo o d’impresa, anche in forma associata (società ed enti). Questi soggetti, diversi dai fornitori, devono comunque essere collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione. In questi casi, inoltre, la cessione del credito è limitata a una sola eventuale cessione successiva a quella originaria (eseguita dal contribuente titolare del diritto).

Contributo sotto forma di sconto

Esclusivamente per le spese sostenute nell’anno 2019, i soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi. Il fornitore recupera lo sconto come credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo; il fornitore, in alternativa, può a sua volta cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi. È esclusa la cessione a istituti di credito, intermediari finanziari e alle pubbliche amministrazioni.

Dal 1° gennaio 2020, la possibilità di optare per lo sconto in fattura è prevista soltanto per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, relativamente alle parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200.000 euro. Il decreto Mise 26 giugno 2015 definisce ristrutturazioni importanti di primo livello gli interventi che, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendono anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

Come ottenere la detrazione

Per richiedere l’agevolazione è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

  • asseverazione di un tecnico abilitato o dichiarazione resa dal direttore dei lavori, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti
  • l’attestato di prestazione energetica (APE), finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Tale certificazione è prodotta dopo l’esecuzione degli interventi. L’APE non è richiesto per i seguenti interventi:
    • per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda
    • per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
    • acquisto e posa in opera delle schermature solari
    • installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, se le detrazioni sono richieste per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347 della legge 296/2006)
    • acquisto e installazione di dispositivi multimediali.
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Inoltre, occorre effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale (a meno che l’intervento non sia realizzato nell’ambito dell’attività d’impresa). Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è stato eseguito il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Infine, entro 90 giorni dal termine dei lavori, bisogna trasmettere all’Enea, con modalità telematiche, la scheda informativa degli interventi realizzati e le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica (APE).

Per gli interventi condominiali che consentono le maggiori detrazioni la sussistenza delle condizioni deve essere asseverata da professionisti abilitati mediante l’attestazione della prestazione energetica degli edifici prevista dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015.

A chi spetta

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento.

In particolare, sono ammessi all’agevolazione:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell’esercizio della loro attività imprenditoriale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini, coloro che hanno l’immobile in comodato.

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:

  • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato.

Le detrazioni sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Per quali interventi

Gli interventi per quali è possibile usufruire delle detrazioni sono numerosi.

Con decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 (modificato dal decreto 7 aprile 2008) sono stati individuati gli interventi ammessi all’agevolazione fiscale:

  • riqualificazione energetica di edifici esistenti volti a conseguire un risparmio del fabbisogno di energia primaria
  • interventi sull’involucro degli edifici
  • installazione di pannelli solari
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

Provvedimenti successivi hanno esteso l’agevolazione ad altri interventi:

  • acquisto e posa in opera delle schermature solari
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda e di climatizzazione delle unità abitative
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione
  • acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

Modello e istruzioni

Modello – pdf  per comunicare l’opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari

Istruzioni per la compilazione – pdf

Attenzione: la legge di bilancio 2020 ha stabilito che, per le spese sostenute dall’anno 2020 per interventi:
– di riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico (artt. 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013), effettuati sulle singole unità immobiliari, non è più possibile optare per la detrazione sotto forma di sconto praticato dal fornitore;
– relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (es. impianti fotovoltaici), di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), non è più possibile optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per i medesimi interventi.
Sarà possibile, invece, fino al 29 febbraio 2020, comunicare le opzioni esercitate per le detrazioni relative alle stesse spese sostenute nell’anno 2019.

Normativa e prassi

Normativa

Articolo 1, commi 70, 175 e 176 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 – pdf  (legge di bilancio 2020)

Articolo 1, comma 67, della legge n. 145 del 28 dicembre 2018 – pdf  (legge di bilancio 2019)

Articolo 1, comma 3, della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 – pdf  (legge di bilancio 2018)

Articolo 1, comma 2, della legge n. 232 dell’11 dicembre 2016 – pdf  (legge di bilancio 2017)

Articolo 1, commi 344-345-346-347 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 – pdf – (Finanziaria 2007)

Articolo del 14 Dl 63_2013 – pdf – Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica

Articolo 11 del Dl n. 83/2012 – pdf – Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

Articolo 16 bis Testo unico n. 917/1986 – pdf – Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici

Attenzione: gli articoli di leggi, decreti, decreti legislativi, ecc. potrebbero essere stati modificati da successivi interventi normativi. Consultare il testo attualmente in vigore utilizzando il motore di ricerca della Documentazione economica e finanziaria

Provvedimento del 31 luglio 2019 – Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all’acquirente delle unità immobiliari, di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI). Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917il provvedimento del 31 luglio 2019 (pubblicato il 31/07/2019)

Provvedimento del 18 aprile 2019 – Modalità di cessione del credito introdotta dall’articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e coordinamento con il Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572 ed il Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110 (pubblicato il 19/04/2018)

Provvedimento del 28 agosto 2017 – pdf – Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi del comma 2-sexies del medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 già disciplinate con provvedimento 8 giugno 2017 (pubblicato il 28/08/2017)

Provvedimento dell’8 giugno 2017 – pdf – Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e quelli di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi dell’articolo 14, comma 2- sexies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pubblicato l’8/06/2017)

Provvedimento del 22 marzo 2016 – pdf – Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di parti condominiali, ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (pubblicato il 22/03/2016)

Provvedimento del 06 maggio 2009 – pdf – Approvazione del modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta nonché delle modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell’Enea (pubblicato il 6/05/2009)
Approvazione del modello di comunicazione per lavori concernenti interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta nonché delle modalità di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati in possesso dell’Enea (pubblicato il 6/05/2009)

Provvedimento del 21 dicembre 2009 – pdf – Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella comunicazione per lavori concernenti gli interventi di riqualificazione energetica che proseguono oltre il periodo d’imposta (pubblicato il 21/12/2009)

Prassi

Risoluzione n. 96 del 21 novembre 2019 – pdf  – Istituzione dei codici tributo per consentire ai fornitori di recuperare in compensazione, tramite modello F24, gli sconti praticati in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. ECOBONUS) e riduzione del rischio sismico (c.d. SISMABONUS), di cui rispettivamente agli articoli 14, comma 3.1 e 16, comma 1-octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, e successive modificazioni

Risoluzione n. 58 del 25 luglio 2018 – pdf – Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta ceduti corrispondenti alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS) e relativi all’adozione di misure antisismiche (SISMABONUS), effettuati sulle parti comuni degli edifici

Circolare n. 17 del 23 luglio 2018 – pdf – Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di efficienza energetica nonché per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche – articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – ulteriori chiarimenti

Circolare n. 11 del 18 maggio 2018 – pdf – Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per interventi di efficienza energetica. – Articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90

Circolare n. 7 del 27 aprile 2018 – pdf – Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017: spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, a detrazioni d’imposta, crediti d’imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione e per l’apposizione del visto di conformità

Circolare n. 27 del 13 giugno 2016 – pdf – Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti dalla stampa specializzata in occasione del convegno Il Sole 24ore per i 130anni del Catasto

Circolare n. 20 del 18 maggio 2016 – pdf  – Commento alle novità fiscali. Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2016). Primi chiarimenti

Circolare n. 18 del 6 maggio 2016 – pdf – Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti

Circolare n. 12 dell’8 aprile 2016 – pdf – Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata

Circolare n. 3 del 2 marzo 2016 – pdf – Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri soggetti

Circolare n. 29 del 18 settembre 2013 – pdf — Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – Interventi di efficienza energetica – Interventi di ristrutturazione edilizia – Acquisto di mobili per l’arredo e di elettrodomestici – Detrazioni

Risoluzione n.3 del 26 gennaio 2010 – pdf – Istanza di interpello – Regione Piemonte – Cumulabilità delle agevolazioni previste dalla legge regionale n. 23 del 2002 con la detrazione del 55% prevista per gli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (legge n.296 del 2006)